Art. 157.
(Campo di applicazione).

      1. Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, definiti ai sensi dell'articolo 158, fatte salve le disposizioni generali contenute nella presente legge.
      2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

          a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

          b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

          c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

          d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave e alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

          e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

 

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          f) ai lavori svolti in mare;

          g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

      3. Le attività di cui al comma 2, lettera g), devono essere effettuate nel rispetto delle norme di buona tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, e successive modificazioni.